Art. 9.
(( 1. Il comma 9- ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990,   ))
(( n. 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ))
(( ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla      ))
(( legge 17 dicembre 1992, n. 483    (a),    e' sostituito dal     ))
(( seguente:                                                       ))
   "9-ter. (( Per quanto riguarda i concessionari per la           ))
(( radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo   ))
(( di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', qualora   ))
(( siano comprese le altre forme di pubblicita' di cui al comma 9- ))
(( bis,    come le offerte fatte direttamente al pubblico, e'      ))
(( portato al 35 per cento, fermo restando il limite di            ))
(( affollamento orario e giornaliero per gli    spot    di cui al  ))
(( comma 9".                                                       ))
 2. Sino alla data  di  entrata  in  vigore  delle  modificazioni  al
decreto  del  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio
1991, n. 439 (b), di cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto-legge
19  ottobre  1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1992, n. 483 (c), fatto salvo quanto previsto  dal  comma
9-quater  dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto
dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 10 ottobre 1992,
n. 408 (a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato
decreto ministeriale (b).
 
          ------------
             (a)  Il  testo  dell'art.  8  della  legge  n.  223/1990
          (Disciplina   del   sistema   radiotelevisivo   pubblico  e
          privato), come modificato dall'art. 3 del D.L. n.  408/1992
          e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  8  (Disposizioni  sulla  pubblicita').  -  1.  La
          pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere  la
          dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di
          razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni
          religiose  ed  ideali,  non  deve  indurre  a comportamenti
          pregiudizievoli per la salute, la sicurezza  e  l'ambiente,
          non  deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni,
          e ne e' vietato  l'inserimento  nei  programmi  di  cartoni
          animati.
             2.  La  pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere
          riconoscibile come tale ed essere distinta  dal  resto  dei
          programmi   con   mezzi   ottici  o  acustici  di  evidente
          percezione.
             3. In relazione a quanto previsto  dalla  direttiva  del
          Consiglio  delle  Comunita'  europee  del  3  ottobre  1989
          (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante
          la  trasmissione  di  opere   teatrali,   cinematografiche,
          liriche   e   musicali   e'   consentito  negli  intervalli
          abitualmente   effettuati    nelle    sale    teatrali    e
          cinematografiche.   Per  le  opere  di  durata  programmata
          superiore  a  quarantacinque  minuti  e'   consentita   una
          ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita
          una   ulteriore   interruzione  se  la  durata  programmata
          dell'opera  supera di almeno venti minuti due o piu' atti o
          tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
             4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta
          da non oltre cinque membri e da  lui  stesso  nominata  tra
          personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere
          di   alto  valore  artistico,  nonche'  le  trasmissioni  a
          carattere educativo e  religioso  che  non  possono  subire
          interruzioni pubblicitarie.
             5.  E'  vietata  la pubblicita' radiofonica e televisiva
          dei medicinali e delle cure mediche disponibili  unicamente
          con  ricetta  medica.  Il  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni   emana   con   proprio   decreto   norme
          sull'inserimento  dei  messaggi  pubblicitari in attuazione
          degli articoli 13, 15 e 16 della  direttiva  del  Consiglio
          delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) (si
          veda  al  riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425, n.d.r.
          ).
             6. La trasmissione di  messaggi  pubblicitari  da  parte
          della  concessionaria  pubblica  non puo' eccedere il 4 per
          cento dell'orario settimanale di programmazione  ed  il  12
          per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
          superiore  al  2 per cento nel corso di un'ora, deve essere
          recuperata nell'ora antecedente o successiva.
             7. La trasmissione di messaggi  pubblicitari  televisivi
          da  parte  dei concessionari privati per la radiodiffusione
          televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15  per
          cento  dell'orario  giornaliero  di programmazione ed il 18
          per cento di ogni ora; una  eventuale  eccedenza,  comunque
          non  superiore  al  2  per  cento nel corso di un'ora, deve
          essere recuperata nell'ora  antecedente  o  successiva.  Un
          identico  limite  e'  fissato  per  i concessionari privati
          autorizzati,  ai  sensi  dell'art.  21,  a  trasmettere  in
          contemporanea  su  almeno  dodici  bacini  di  utenza,  con
          riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
             8. La trasmissione di messaggi pubblicitari  radiofonici
          da  parte  dei  concessionari privati non puo' eccedere per
          ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per  cento
          per  la  radiodiffusione  sonora in ambito nazionale, il 20
          per cento per la radiodiffusione sonora in  ambito  locale,
          il  5  per  cento per la radiodiffusione sonora nazionale o
          locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.
             9. La trasmissione di messaggi  pubblicitari  televisivi
          da  parte  dei concessionari privati per la radiodiffusione
          televisiva in ambito locale non puo'  eccedere  il  20  per
          cento  di  ogni  ora  e  di  ogni giorno di programmazione.
          Un'eventuale eccedenza, comunque non  superiore  al  2  per
          cento  nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
          antecedente o successiva.
             9-bis.  Il  tempo  massimo  di  trasmissione  quotidiana
          dedicato   alla  pubblicita'  da  parte  dei  concessionari
          privati  per  la  radiodiffusione  televisiva   in   ambito
          nazionale  e' portato al 20 per cento se comprende forme di
          pubblicita' come le offerte fatte direttamente al  pubblico
          ai  fini  della  vendita,  dell'acquisto  o del noleggio di
          prodotti  oppure della fornitura di servizi, fermi restando
          i limiti di affollamento giornaliero e  orario  di  cui  al
          comma  7  per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte
          di cui al presente comma. Per i medesimi  concessionari  il
          tempo  di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non
          deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.
             9-ter.  Per  quanto  riguarda  i  concessionari  per  la
          radiodiffusione  televisiva  in  ambito  locale,  il  tempo
          massimo   di   trasmissione   quotidiana   dedicato    alla
          pubblicita',  qualora  siano  comprese  le  altre  forme di
          pubblicita' di cui al comma 9-bis, come  le  offerte  fatte
          direttamente al pubblico, e' portato al 35 per cento, fermo
          restando il limite di affollamento orario e giornaliero per
          gli spot di cui al comma 9.
             9-quater.    Ai    concessionari    privati    per    la
          radiodiffusione televisiva in ambito locale gli  indici  di
          cui  al  comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre
          1993.
             10. La pubblicita' locale e' riservata ai  concessionari
          privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica
          devono       trasmettere       messaggi        pubblicitari
          contemporaneamente,  e  con  identico contenuto, su tutti i
          bacini  serviti.  I  concessionari  privati   che   abbiano
          ottenuto  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  21,  possono
          trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale,  pubblicita'
          locale   diversificata  per  ciascuna  zona  oggetto  della
          autorizzazione,        interrompendo        temporaneamente
          l'interconnessione.
             11.  Sono  nulle  e si hanno per non apposte le clausole
          dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari
          privati  di  trasmettere  programmi  diversi  o  aggiuntivi
          rispetto ai messaggi pubblicitari.
             12.  Ai  sensi della presente legge per sponsorizzazione
          si  intende  ogni  contributo  di  un'impresa  pubblica   o
          privata,   non   impegnata   in   attivita'   televisive  o
          radiofoniche  o  di  produzione  di  opere  audiovisive   o
          radiofoniche,  al finanziamento di programmi, allo scopo di
          promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
          sue attivita' o i suoi prodotti.
             13.  I  programmi  sponsorizzati  devono  rispondere  ai
          seguenti criteri:
               a)   il   contenuto   e   la   programmazione  di  una
          trasmissione  sponsorizzata  non  possono  in  nessun  caso
          essere  influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere
          la   responsabilita'   e   l'autonomia    editoriale    dei
          concessionari  privati  o della concessionaria pubblica nei
          confronti delle trasmissioni;
               b)  devono  essere  chiaramente   riconoscibili   come
          programmi  sponsorizzati  e  indicare il nome o il logotipo
          dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
             b-bis)  non  devono stimolare all'acquisto o al noleggio
          dei prodotti  o  servizi  dello  sponsor  o  di  un  terzo,
          specialmente  facendo  riferimenti  specifici  di carattere
          promozionale a detti prodotti o servizi.
             14. I programmi  non  possono  essere  sponsorizzati  da
          persone  fisiche  o  giuridiche la cui attivita' principale
          consista nella fabbricazione o vendita di  sigarette  o  di
          altri  prodotti  del tabacco, nella fabbricazione o vendita
          di  superalcolici,  nella  fabbricazione   o   vendita   di
          medicinali   ovvero   nella  prestazione  di  cure  mediche
          disponibili unicamente con ricetta medica.
             15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro
          delle  poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro
          novanta  giorni,  con   decreto,   una   piu'   dettagliata
          regolamentazione in materia  di sponsorizzazioni sia per la
          concessionaria pubblica sia per i concessionari privati (si
          veda  al  riguardo  il D.P.R. 4 luglio 1991, n. 439, di cui
          alla successiva nota (b), n.d.r. ).
             16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          poste   e  delle  telecomunicazioni,  di  concerto  con  il
          Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il  Garante
          ed  il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo
          degli  introiti  pubblicitari  quale  fonte  accessoria  di
          proventi  che  la concessionaria pubblica potra' conseguire
          nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando,
          a quello stabilito per  l'anno  precedente,  la  variazione
          percentuale   prevista   per   il   gettito   pubblicitario
          radiotelevisivo  per  l'anno  in  corso.  Ove  il   gettito
          pubblicitario  previsto si discosti da quello effettivo, il
          limite  massimo  degli  introiti  pubblicitari  per  l'anno
          successivo  terra'  conto  dell'aumento o della diminuzione
          verificatisi.
             17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del  presente
          articolo  e  la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,
          n. 103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre  1992.
          In  tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale
          di cui al comma 13 dell'art. 6,  in  relazione  alle  nuove
          dimensioni   comunitarie   e   all'andamento   del  mercato
          pubblicitario, le  necessarie  ed  opportune  modificazioni
          alla   suddetta   normativa.   Il   Governo  provvede  alle
          conseguenti iniziative legislative.
             18. L'art. 21 della legge 14 aprile  1975,  n.  103,  e'
          abrogato".
             (b) Il D.P.R. n. 439/1991 approva il regolamento recante
          norme sulla sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi.
             (c) Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 408/1992 (Proroga
          dei  termini  in  materia  di  impianti di radiodiffusione)
          prevede che: "Il Garante, in materia  di  sponsorizzazioni,
          di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte
          fatte  direttamente  al  pubblico,  entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  propone  al Ministro delle poste e
          delle   telecomunicazioni,   che  provvede  nei  successivi
          sessanta giorni,  acquisito  il  parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti,  le  necessarie  modificazioni al
          decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni
          4  luglio 1991, n. 439 (v. la precedente nota (b), n.d.r.),
          adeguandolo alle disposizioni comunitarie e  tenendo  conto
          delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio
          1992, n. 50".
             Il  D.Lgs.  n.  50/1990,  sopracitato, reca: "Attuazione
          della direttiva  n.  85/577/CEE  in  materia  di  contratti
          negoziati fuori dei locali commerciali".