Art. 2. 1. Compete al procuratore generale presso la corte di appello adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attivita' giudiziaria. Salvo che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti sono adottati sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati. Roma, 28 ottobre 1993 Il Ministro di grazia e giustizia CONSO Il Ministro dell'interno MANCINO