Art. 2.
  1.  Compete  al  procuratore  generale  presso  la corte di appello
adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna
delle strutture in cui si svolge attivita' giudiziaria. Salvo che nei
casi di assoluta urgenza, i provvedimenti sono  adottati  sentito  il
prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati.
   Roma, 28 ottobre 1993
                                    Il Ministro di grazia e giustizia
                                                   CONSO
Il Ministro dell'interno
        MANCINO