Art. 5.
  La  presente  autorizzazione  ha  una  validita' di anni due e puo'
essere rinnovata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 luglio 1993
                                        Il Ministro dell'industria
                                     del commercio e dell'artigianato
                                                  SAVONA
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
         GIUGNI