Art. 4.
  Le  spese  occorrenti  per  la  concessione  del   marchio,   degli
attestati,  delle  relazioni  e  dei  pareri  rilasciati ai sensi del
presente decreto sono a carico dei richiedenti.
  Le tariffe praticate dall'Istituto italiano della  saldatura  e  le
loro    eventuali    variazioni,   sono   comunicate   al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.