Art. 2. 1. Le modalita' tecniche previste dal precedente art. 1 sono applicate nel mar Tirreno con esclusione delle acque territoriali antistanti i compartimenti marittimi delle regioni Sardegna e Sicilia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 28 ottobre 1993 Il Ministro: DIANA