Art. 2.
  1.  Le  modalita'  tecniche  previste  dal  precedente  art. 1 sono
applicate nel mar Tirreno con  esclusione  delle  acque  territoriali
antistanti   i  compartimenti  marittimi  delle  regioni  Sardegna  e
Sicilia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ed entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
   Roma, 28 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA