ART. 8.
                   REGIME AUTORIZZATIVO IN ZONE 2
 1. SALVO QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ART. 4, SONO SOTTOPOSTI AD
AUTORIZZAZIONE  DEL  MINISTERO DELL'AMBIENTE I SEGUENTI INTERVENTI DI
rilevante  trasformazione  del  territorio, per i quali, alla data di
emanazione  del  presente  decreto, non sia stato effettuato l'inizio
dei lavori:
    A) OPERE DI MOBILITA', E IN PARTICOLARE: TRACCIATI STRADALI,
FERROVIE,  FILOVIE,  IMPIANTI  A FUNE ED AVIOSUPERFICI E MODIFICHE DI
tracciati esistenti;
    B) OPERE FLUVIALI, COMPRESE LE OPERE CHE COMPORTINO
MODIFICAZIONI  AL  REGIME  DELLE  ACQUE AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE
popolazioni;
   C) OPERE TECNOLOGICHE: ELETTRODOTTI CON ESCLUSIONE DELLE OPERE
NECESSARIE ALL'ELETTRIFICAZIONE RURALE, GASDOTTI CON ESCLUSIONE DELLE
reti  di  distribuzione,  captazioni, adduzioni idriche, derivazioni,
acquedotti  con  esclusione  delle reti di distribuzione, depuratori,
ripetitori;
    D) OPERE DI TRASFORMAZIONE E BONIFICA AGRARIA;
    E) PIANI FORESTALI E L'APERTURA DI NUOVE PISTE FORESTALI;
    F) APERTURA DI DISCARICHE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER GLI
INERTI, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI;
   G) REALIZZAZIONE DI BACINI IDRICI E CENTRALINE IDROELETTRICHE;
    H) IMPIANTI PER ALLEVAMENTI INTENSIVI ED IMPIANTI DI STOCCAGGIO
AGRICOLO,  COSI'  COME  DEFINITI  DALLA NORMATIVA VIGENTE NAZIONALE E
comunitaria;
    I) LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI ED IL CAMBIO DI
DESTINAZIONE  D'USO  PER  QUELLI  ESISTENTI,  ALL'INTERNO  DELLE ZONE
territoriali  omogenee  "E",  di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968,  n.  1444,  con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati
nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.
  2. PER GLI INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO,
DI CUI AL COMMA 1, CHE SIANO IN CORSO D'OPERA ALLA DATA DI ENTRATA IN
vigore   del  presente  decreto,  i  soggetti  titolari  delle  opere
trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente,  entro  e non oltre trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, secondo quanto
disposto  dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da
una  relazione  dettagliata  sullo  stato  dei  lavori  e  contenente
l'indicazione  del  luogo  ove  sono  depositati  i relativi progetti
esecutivi.
  IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA,
IL   MINISTERO   DELL'AMBIENTE   PROVVEDERA'   AD  ORDINARE,  IN  VIA
cautelativa, la sospensione dei lavori.
  AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE SONO
RITENUTE  VALIDE  LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ORDINANZA
ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.