ART. 8. REGIME AUTORIZZATIVO IN ZONE 2 1. SALVO QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ART. 4, SONO SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE I SEGUENTI INTERVENTI DI rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori: A) OPERE DI MOBILITA', E IN PARTICOLARE: TRACCIATI STRADALI, FERROVIE, FILOVIE, IMPIANTI A FUNE ED AVIOSUPERFICI E MODIFICHE DI tracciati esistenti; B) OPERE FLUVIALI, COMPRESE LE OPERE CHE COMPORTINO MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE ACQUE AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE popolazioni; C) OPERE TECNOLOGICHE: ELETTRODOTTI CON ESCLUSIONE DELLE OPERE NECESSARIE ALL'ELETTRIFICAZIONE RURALE, GASDOTTI CON ESCLUSIONE DELLE reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori; D) OPERE DI TRASFORMAZIONE E BONIFICA AGRARIA; E) PIANI FORESTALI E L'APERTURA DI NUOVE PISTE FORESTALI; F) APERTURA DI DISCARICHE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER GLI INERTI, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI; G) REALIZZAZIONE DI BACINI IDRICI E CENTRALINE IDROELETTRICHE; H) IMPIANTI PER ALLEVAMENTI INTENSIVI ED IMPIANTI DI STOCCAGGIO AGRICOLO, COSI' COME DEFINITI DALLA NORMATIVA VIGENTE NAZIONALE E comunitaria; I) LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI ED IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER QUELLI ESISTENTI, ALL'INTERNO DELLE ZONE territoriali omogenee "E", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti. 2. PER GLI INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, DI CUI AL COMMA 1, CHE SIANO IN CORSO D'OPERA ALLA DATA DI ENTRATA IN vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PROVVEDERA' AD ORDINARE, IN VIA cautelativa, la sospensione dei lavori. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE SONO RITENUTE VALIDE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ORDINANZA ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.