Art. 6.
  1. I vivai, che intendono produrre materiale da certificare, devono
rispettare le norme di cui agli allegati 4 B del presente decreto.
  2.  Il  materiale da certificare prodotto dai vivai, fermo restando
quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo  stato  sanitario  e
sulla  corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche di
cui all'allegato 6 del presente decreto.