Art. 14.
  La  Banca  d'Italia indichera' alla Direzione generale del Tesoro -
Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data  prevista  per  il
regolamento  dei  buoni  sottoscritti,  i quantitativi per taglio dei
buoni al portatore da  spedire  alle  singole  sezioni  di  tesoreria
provinciale,  per  la  successiva  consegna  alle filiali della Banca
stessa.
 La consegna dei buoni al portatore avra' inizio dalla data che sara'
resa nota mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.