Art. 16.
  Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e  la  corrispondenza  della
Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni forma di pubblicita'  per  l'emissione  dei  nuovi  titoli  e'
esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicita' e
da  diritti  spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.
  Il corrispettivo per le spedizioni postali dei  nuovi  titoli  alle
sezioni  di  tesoreria provinciale sara', per quanto dovuto, regolato
dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355
e del decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio  1972,  n.
171.
  Saranno  osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti
in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione  in
carico  delle  scorte  dei  titoli  di  debito  pubblico e dei pieghi
valori.