IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  comunicazione del 24 novembre 1992, prot. n. 1790/R, del
presidente  dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo con la quale
l'amministrazione  provinciale  di Frosinone viene sollecitata a dare
attuazione  agli  accordi  inerenti l'assetto venatorio della zona di
protezione   esterna   del   Parco   ricadente  in  detta  provincia,
attualmente priva di strumenti di gestione venatoria atti a garantire
l'incolumita' delle specie di particolare interesse ivi dimoranti;
  Vista  la  nota  in  data 17 settembre 1993 del direttore del Parco
nazionale  d'Abruzzo,  con  la quale sono state trasmesse le note in-
formative sugli abusi venatori occorsi nei settori laziale (provincia
di  Frosinone)  e  molisano  (provincia di Isernia) contigui al Parco
nazionale d'Abruzzo;
  Considerato   l'eccezionale   valore  naturalistico  e  scientifico
dell'orso  bruno  marsicano  componente  principale  di un ecosistema
esclusivo  del Parco nazionale d'Abruzzo e delle aree appenniniche ad
esso adiacenti;
  Vista  la  particolare  protezione  che per tale specie e' prevista
dalla  legge  11  febbraio  1992,  n.  157, nonche' dalla convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale  in  Europa,  adottata  a  Berna  il  19  settembre  1979  e
ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503;
  Accertato che numerosi esemplari della specie in parola frequentano
le  zone  contigue al Parco nazionale d'Abruzzo ricadenti nelle prov-
ince di Isernia, Frosinone e L'Aquila;
  Verificata  in  tali zone la presenza solo parziale di strumenti di
gestione  venatoria  atti  a  garantire  la  responsabilizzazione dei
cacciatori rispetto alle valenze ambientali nonche' alla tutela delle
stesse;
  Ritenuto  che tale situazione configura uno stato di grave pericolo
di  danno  ambientale e di minaccia per la sopravvivenza della specie
medesima,  nonche'  per  la  tutela di altre di eccezionale interesse
quali  il Camoscio d'Abruzzo (Rupicapra ornata) e il Lupo appenninico
(Canis  Lupus  italicus) pure ampiamente rappresentate nel territorio
contiguo al Parco nazionale d'Abruzzo;
  Rilevato  che  l'esercizio venatorio nel comprensorio suddetto, non
ancora  regolamentato  cosi' come previsto dall'art. 32 della legge 6
dicembre  1991, n. 394, anche in considerazione delle caratteristiche
morfologiche  della  zona,  rende  assai  difficoltosa l'attivita' di
prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio;
  Ritenuto  che  l'unico strumento idoneo a prevenire l'insorgenza di
fenomeni   pregiudizievoli   per  la  sopravvivenza  dell'Orso  bruno
marsicano  ed  a favorire una piu' efficace attivita' di controllo da
parte   delle  autorita'  competenti  appare  attualmente  quello  di
sospendere  ogni  attivita' venatoria nel comprensorio almeno fino al
31 gennaio 1994;
  Visto  quanto  previsto  dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche'
dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
                               Ordina:
  E'  vietata  ogni  tipo  di  attivita'  venatoria,  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza al 31 gennaio 1994, nelle aree
indicate  in  cartografia,  nelle quali l'attivita' venatoria non sia
regolamentata  in  forma  di  zone  a  gestione  sociale o di aziende
faunistico-venatorie.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 novembre 1993
                                      Il Ministro dell'ambiente
                                                SPINI
Il Ministro per il coordinamento
   delle politiche agricole
   alimentari e forestali
        DIANA