Art. 4.
            Verbale della commissione medica ospedaliera
  1. Per ciascuna persona visitata, la commissione medica ospedaliera
redige un verbale degli accertamenti eseguiti provvedendo a:
  esprimere il giudizio diagnostico sulle infermita'/lesioni denunci-
ate, causalmente collegate all'incidente; nel caso  di  infermita'  o
lesioni  guarite  senza  esiti,  la  commissione  le  riportera'  nel
giudizio  diagnostico  come  pregresse  ed  esprimera'  comunque   il
giudizio  medico-legale  sul  nesso  di causalita' e sulla congruita'
delle eventuali spese di cura;
   formulare le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia
medico-legale, permettano  la  individuazione  o  meno  del  rapporto
causale diretto tra l'incidente e le infermita'/lesioni riportate;
   esprimere il giudizio medico-legale:
     a)  sul  nesso  di causalita' tra l'incidente occorso durante le
attivita'  operative  ed  addestrative  delle  Forze  armate   e   le
lesioni/infermita' causalmente collegate ad esso;
     b)  sul  carattere permanente o meno della eventuale conseguente
invalidita';
     c)  sul  grado  (espresso  in  percentuale)  della   invalidita'
permanente,   secondo   la   tabella   indicativa  delle  percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e  malattie  invalidanti,  approvata
con  decreto  ministeriale  5  febbraio  1992,  del  Ministero  della
sanita';
     d) sulla congruita' del costo delle cure mediche, inerenti  alle
affezioni   riportate   nell'incidente,   gia'   effettuate   e/o  da
effettuare, necessarie a limitare il danno.  Per la  invalidita'  non
ancora  a  carattere  permanente,  per  le  quali  non  e'  possibile
stabilire il grado percentuale, la commissione provvede, comunque, ad
esprimere il giudizio  di  cui  al  precedente  punto  d),  indicando
inoltre  la misura del periodo di tempo che si ritiene necessario per
effettuare il successivo controllo.
  2. Ai fini della concessione della elargizione di  cui  all'art.  1
del  decreto-legge  n. 325/1993, la commissione medica ospedaliera fa
risultare nel vebale il proprio parere circa la relazione causale tra
le lesioni/infermita' da cui e' derivata la morte del dante  causa  e
l'incidente occorso nei casi previsti dal medesimo art. 1.
  3.  La  commissione  si pronuncia a maggioranza. Nel verbale devono
essere riportati, altresi', i  motivi  per  i  quali  la  commissione
medica  ospedaliera non abbia condiviso le osservazioni eventualmente
formulate dal medico di fiducia.