Art. 4. Verbale della commissione medica ospedaliera 1. Per ciascuna persona visitata, la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti provvedendo a: esprimere il giudizio diagnostico sulle infermita'/lesioni denunci- ate, causalmente collegate all'incidente; nel caso di infermita' o lesioni guarite senza esiti, la commissione le riportera' nel giudizio diagnostico come pregresse ed esprimera' comunque il giudizio medico-legale sul nesso di causalita' e sulla congruita' delle eventuali spese di cura; formulare le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia medico-legale, permettano la individuazione o meno del rapporto causale diretto tra l'incidente e le infermita'/lesioni riportate; esprimere il giudizio medico-legale: a) sul nesso di causalita' tra l'incidente occorso durante le attivita' operative ed addestrative delle Forze armate e le lesioni/infermita' causalmente collegate ad esso; b) sul carattere permanente o meno della eventuale conseguente invalidita'; c) sul grado (espresso in percentuale) della invalidita' permanente, secondo la tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, del Ministero della sanita'; d) sulla congruita' del costo delle cure mediche, inerenti alle affezioni riportate nell'incidente, gia' effettuate e/o da effettuare, necessarie a limitare il danno. Per la invalidita' non ancora a carattere permanente, per le quali non e' possibile stabilire il grado percentuale, la commissione provvede, comunque, ad esprimere il giudizio di cui al precedente punto d), indicando inoltre la misura del periodo di tempo che si ritiene necessario per effettuare il successivo controllo. 2. Ai fini della concessione della elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 325/1993, la commissione medica ospedaliera fa risultare nel vebale il proprio parere circa la relazione causale tra le lesioni/infermita' da cui e' derivata la morte del dante causa e l'incidente occorso nei casi previsti dal medesimo art. 1. 3. La commissione si pronuncia a maggioranza. Nel verbale devono essere riportati, altresi', i motivi per i quali la commissione medica ospedaliera non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico di fiducia.