Art. 3.
  L'avanzo  finale  di  liquidazione  di  L.  135.954.534 - cui vanno
aggiunti gli interessi maturati alla data di chiusura del conto -  e'
stato  versato  al  fondo  di cui al secondo comma dell'art. 14 della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI