Art. 4.
  Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di
cui al menzionato  decreto  del  22  settembre  1993,  salvo  per  il
versamento   all'entrata   del   bilancio  statale  del  controvalore
dell'emissione e relativi dietimi che sara'  effettuato  dalla  Banca
d'Italia il giorno 2 novembre 1993.
  Il  presente  decreto  verra'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  di
ragioneria per il visto e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI