Art. 4. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di cui al menzionato decreto del 22 settembre 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sara' effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 novembre 1993. Il presente decreto verra' trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per il visto e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 1993 Il Ministro: BARUCCI