Art. 10.
  Poiche',  ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza
l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate
a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione"  non  vengono  prese  in
considerazione dalla procedura di assegnazione.
  Il  "prezzo  di  esclusione"  viene  determinato  con  le  seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale  in
emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore  all'offerta si
determina il prezzo  medio  ponderato  delle  richieste  che,  sempre
ordinate  a  partire  dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
    b) si individua il "prezzo di esclusione"  sottraendo  due  punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Il  prezzo  di  esclusione  sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 9.