Art. 11.
  L'assegnazione  dei  buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti  aggiudicatari,  anche  se
pro-quota.
  Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.
  Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia  una
della   Banca   d'Italia,   la  Banca  medesima  non  partecipa  alla
ripartizione e i buoni  vengono  proporzionalmente  distribuiti  agli
altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale
soddisfacimento;   ove   rimanga  una  quota  residua,  questa  viene
attribuita alla Banca d'Italia.