Art. 14.
  La  Banca  d'Italia indichera' alla Direzione generale del Tesoro -
Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data  prevista  per  il
regolamento  dei  buoni  sottoscritti,  i quantitativi per taglio dei
buoni al portatore da  spedire  alle  singole  sezioni  di  tesoreria
provinciale,  per  la  successiva  consegna  alle filiali della Banca
stessa.
  La consegna dei buoni al portatore  avra'  inizio  dalla  data  che
sara'   resa  nota  mediante  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale.