Art. 16.
  Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e  la  corrispondenza  della
Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni forma di pubblicita'  per  l'emissione  dei  nuovi  titoli  e'
esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicita' e
da  diritti  spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.
  Il corrispettivo per le spedizioni postali dei  nuovi  titoli  alle
sezioni  di  tesoreria provinciale sara', per quanto dovuto, regolato
dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge  25  aprile  1961,  n.
355,  e  del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972,
n. 171.
  Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni  vigenti
in  materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in
carico delle scorte dei  titoli  di  debito  pubblico  e  dei  pieghi
valori.