Art. 3.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali in materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi  con  il
presente  decreto  si  applicano le disposizioni del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre 1986, n. 759.