Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, gli enti creditizi, nonche' le  societa'  d'intermediazione
mobiliare  iscritte  all'albo  istituito  presso  la  Consob ai sensi
dell'art. 3 della legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  che  esercitano  le
attivita'  indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, della
legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di
terzi.