Art. 7.
  Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono
essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia  e
devono  contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni  che  essi
intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.
  I prezzi indicati dagli operatori  devono  variare  di  un  importo
minimo  di  cinque  centesimi  di lira oppure di un multiplo di detta
cifra; eventuali variazioni di importo  diverso  vengono  arrotondate
per eccesso.
  Ciascuna  offerta  non  deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale.
  Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere  indicate  le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le
quali  l'operatore  intende effettuare il versamento di quanto dovuto
per i titoli risultati assegnati.