IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
ottobre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 133.130 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione  di  una  terza  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre
al  raggiungimento  del  limite  massimo  di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 23 dicembre 1992,  n.  501,  recante  l'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto  che  il  1  novembre  1993  verranno in scadenza i buoni del
Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale  28  ottobre
1988  (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988) e 12,50% emessi
con decreto ministeriale 23 ottobre 1989 (Gazzetta Ufficiale  n.  251
del 26 ottobre 1989);
  Visti  i  propri  decreti 22 settembre 1993 e 7 ottobre 1993, con i
quali e' stata disposta rispettivamente  l'emissione  della  prima  e
della  seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 ottobre
1993/2003;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  terza  tranche  dei  predetti  buoni del Tesoro
poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in
contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati  buoni
del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50%, nominativi;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003, per un  importo  di  lire  4.500
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione riusltante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di  L.  8.044.000.000,  da  destinare  al rinnovo dei
B.T.P. 12,50% e 12,50% di scadenza 1 novembre 1993, nominativi.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  15  del  predetto  decreto  ministeriale 22 settebre 1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%,  pagabile  in  due
semestralita'  posticipate,  il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno
di durata del prestito.
  I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%  e  12,50%,
di  scadenza  1  novembre  1993,  nominativi,  qualora  non intendano
ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il  rinnovo
dei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al
portatore  in  applicazione  degli  articoli seguenti, con decorrenza
degli interessi dal 1 ottobre 1993.