Art. 2.
  I  buoni  del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono
costituiti  da  titoli  al  portatore  nei  tagli  da  L.  5.000.000,
10.000.000,  50.000.000,  100.000.000,  500.000.00 e 1.000.000.000 di
capitale nominale.
  Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono  essere
allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.
  In  dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di
scadenza 1 novembre 1993, nonche'  di  quelle  di  sottoscrizione  da
effettuarsi  per  il  tramite  della  Direzione generale del Tesoro -
Servizio secondo, di  cui  al  successivo  art.  18,  possono  essere
rilasciati tioli nominativi anche per importo pari a lire centomila o
multiplo   di   tale   cifra.   Al  fine  di  consentire  l'eventuale
tramutamento al portatore di  tali  titoli  nominativi,  e'  previsto
l'allestimento di titoli al portatore nei tagli di lire 100 mila, 500
mila e 1 milione.
  Sui  nuovi  buoni  al  portatore  e' ammessa la riunione a semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di tagli inferiore; i titoli al portatore possono  essere  presentati
per il tramutamento al nome.
  I  buoni  nominativi  potranno,  su  domanda  degli aventi diritto,
essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano  gravati  da
vincoli  differenti,  potranno  essere riuniti al nome della medesima
persona o del medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I segni caratteristici dei titoli nominativi sono  quelli  indicati
nel  decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.