IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista la legge 5 gennaio 1955, n.  5,  recante  modificazioni  agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, contenente norme regolamentari  per  l'esecuzione  della  citata
legge  n.  125,  in  particolare  l'art.  5, che prevede una apposita
marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre  sulle  forme  o
sugli  involucri  dei  formaggi a denominazione di origine, dai quali
risulti la relativa provenienza e gli estremi  del  provvedimento  di
riconoscimento della denominazione di origine medesima;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955,
n. 1269, con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di
origine del formaggio "Pecorino romano";
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  gennaio 1981, con il quale e'
stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio  a
denominazione  di  origine  "Pecorino romano" l'incarico di vigilanza
per il formaggio medesimo;
  Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario  intesa
ad  ottenere  l'integrazione del disciplinare di produzione con norme
relative  alla  designazione  e   presentazione   del   formaggio   a
denominazione di origine "Pecorino romano";
  Viste le determinazioni concordate con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Considerata la necessita' di ottemperare al disposto del richiamato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la
individuazione di uno specifico contrassegno da apporre  sulle  forme
del formaggio di cui trattasi;
  Considerata  altres/' la necessita' di recepire nella disciplina di
designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine
"Pecorino romano", riconosciuta con il citato  decreto  presidenziale
30  ottobre  1955,  n.  1269,  un  logos  specifico  per designare le
produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione;
  Ritenuto che tale adempimento  sia  determinante  per  la  corretta
identificazione   da   parte   del   consumatore   del   formaggio  a
denominazione di origine "Pecorino romano";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ad  integrazione  di  quanto  disposto  nel  citato   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  di  riconoscimento 30 ottobre 1955, n.
1269, il formaggio a denominazione di origine "Pecorino romano"  deve
recare   apposto   all'atto   della  sua  immissione  al  consumo  il
contrassegno di cui  all'allegato  A  del  presente  decreto  che  ne
costituisce  parte  integrante,  nel  quale  risultano individuati la
provenienza e gli estremi del decreto presidenziale con cui e'  stata
riconosciuta la denominazione stessa.