IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125, in particolare l'art. 5, che prevede una apposita marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali risulti la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine medesima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Pecorino romano"; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1981, con il quale e' stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a denominazione di origine "Pecorino romano" l'incarico di vigilanza per il formaggio medesimo; Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme relative alla designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine "Pecorino romano"; Viste le determinazioni concordate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Considerata la necessita' di ottemperare al disposto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme del formaggio di cui trattasi; Considerata altres/' la necessita' di recepire nella disciplina di designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine "Pecorino romano", riconosciuta con il citato decreto presidenziale 30 ottobre 1955, n. 1269, un logos specifico per designare le produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione; Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta identificazione da parte del consumatore del formaggio a denominazione di origine "Pecorino romano"; Decreta: Art. 1. Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento 30 ottobre 1955, n. 1269, il formaggio a denominazione di origine "Pecorino romano" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A del presente decreto che ne costituisce parte integrante, nel quale risultano individuati la provenienza e gli estremi del decreto presidenziale con cui e' stata riconosciuta la denominazione stessa.