Art. 2.
  L'apposizione  dei  contrassegni  relativi  alla  denominazione  di
origine  del  formaggio  "Pecorino  romano",  riservata  al  prodotto
conforme  ai  requisiti dell'apposito disciplinare di produzione deve
essere effettuata su tutte le forme di prodotto  in  questione  prima
della  loro  immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle
specifiche prescrizioni normative.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 agosto 1993
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               CIAMPI
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               SAVONA