Art. 2. L'apposizione dei contrassegni relativi alla denominazione di origine del formaggio "Pecorino romano", riservata al prodotto conforme ai requisiti dell'apposito disciplinare di produzione deve essere effettuata su tutte le forme di prodotto in questione prima della loro immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 1993 Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA