Art. 5.
  Al  fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale,
il Tesoro stipulera' un accordo con la Banca d'Italia.
  I rapporti tra il  Tesoro  e  la  Banca  d'Italia,  conseguenti  al
servizio  finanziario  del  prestito,  saranno  regolati con separato
decreto ministeriale.