Art. 6. Il prestito di cui al presente decreto e' regolato dalla legge italiana. Per le controversie tra il Governo italiano e la CEE, riguardante l'interpretazione del contratto di prestito relativo alla autorizzazione di cui al presente decreto, avra' giurisdizione esclusiva il tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonche' dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343. Resta in ogni caso ferma l'applicazione del disposto di cui all'art. 181 del trattato istitutivo della CEE.