Art. 6.
  Il  prestito  di  cui  al  presente decreto e' regolato dalla legge
italiana.
  Per le controversie tra il Governo italiano e la  CEE,  riguardante
l'interpretazione   del   contratto   di   prestito   relativo   alla
autorizzazione  di  cui  al  presente  decreto,  avra'  giurisdizione
esclusiva  il  tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi
dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art.  29  del
testo  unico  delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonche' dell'art. 61  del  testo
unico  delle  leggi  sul  debito  pubblico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.
  Resta in  ogni  caso  ferma  l'applicazione  del  disposto  di  cui
all'art. 181 del trattato istitutivo della CEE.