Art. 10. In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unita' ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unita' di quella valuta, come "componente", sara' diviso o moltiplicato nella stessa proporzione. Nel caso in cui due o piu' valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come "componenti" saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o piu' valute, l'importo di quella valuta come componente sara' sostituito dagli importi di tali due o piu' valute, ciascuna delle quali sara' uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta e' stata suddivisa.