Art. 12.
  Le   offerte   degli   operatori,  riportate  su  apposito  modello
predisposto  dalla  Banca  d'Italia  devono  contenere  l'indicazione
dell'importo  nominale  espresso  in ECU dei buoni che essi intendono
sottoscrivere e  del  relativo  prezzo  offerto.  I  prezzi  indicati
dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo
di  tale  cifra,  le  maggiorazioni  contenenti frazioni diverse da 5
centesimi verranno arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta,
multipla  di  1.000  ECU,  sul  modulo   andranno   pure   segnalate,
distintamente,  la  quota  parte  da  regolare  in  lire  e quella da
regolare in ECU.
  Ciascuna offerta  non  puo'  essere  inferiore  a  ECU  100.000  di
capitale nominale.
  Sul  modello  di  partecipazione  all'asta potranno essere indicate
fino ad un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovra' essere
comunicata  la  filiale  della  Banca  d'Italia   presso   la   quale
l'operatore  intende  eseguire il versamento del controvalore in lire
dei titoli assegnati, ovvero il  corrispondente  estero  della  Banca
d'Italia che verra' accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine
segnalate  la  sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono
depositare i titoli negli appositi conti accentrati e  l'intestatario
dei conti medesimi.