Art. 12. Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia devono contenere l'indicazione dell'importo nominale espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo di tale cifra, le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU. Ciascuna offerta non puo' essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale. Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovra' essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verra' accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalate la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.