Art. 14. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, e' eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione di relativi importi in ECU in ordine decrescente di prezzo offerto. Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori con i rispettivi prezzi, il prezzo medio ponderato delle richieste accolte nonche', distintamente, i regolamenti in lire a quelli in ECU. Detto prezzo medio ponderato sara' reso noto mediante comunicato stampa.