Art. 14.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, di cui al precedente articolo, e' eseguita l'apertura  delle
buste  nei  locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario
della Banca medesima il quale provvede, ai fini  dell'aggiudicazione,
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione  di
relativi importi in ECU in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le operazioni di  cui  al  comma  precedente  sono  effettuate  con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio' delegato dal
Ministro del tesoro, con funzioni  di  ufficiale  rogante,  il  quale
redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori
con  i  rispettivi  prezzi, il prezzo medio ponderato delle richieste
accolte nonche', distintamente, i regolamenti in  lire  a  quelli  in
ECU. Detto prezzo medio ponderato sara' reso noto mediante comunicato
stampa.