Art. 15.
  Poiche'  i  buoni ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza
indicazione di prezzo base di  collocamento,  non  vengono  prese  in
considerazione   dalla   procedura   di   assegnazione  le  richieste
effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
  Il "prezzo  di  esclusione",  viene  determinato  con  le  seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel caso di
domanda totale inferiore all'offerta, si determina  il  prezzo  medio
ponderato  delle  richieste  che sempre ordinate a partire dal prezzo
piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo domandato;
    b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo  1  punto  e
mezzo percentuale dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).