Art. 15. Poiche' i buoni ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione". Il "prezzo di esclusione", viene determinato con le seguenti modalita': a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo domandato; b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo 1 punto e mezzo percentuale dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).