Art. 16. L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta. Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1. Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU. Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.