Art. 16.
  L'assegnazione  dei  buoni  verra' effettuata al prezzo indicato da
ciascun partecipante all'asta.
  Le richieste degli operatori, elencate  in  ordine  decrescente  di
prezzo  offerto,  vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo
nominale emesso di cui al precedente art. 1.
  Nel caso di offerte che non possono essere  totalmente  accolte  si
procede  al  riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari
arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella  da
regolare in ECU.
  Qualora  fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una
della  Banca  d'Italia,  la  Banca  medesima   non   partecipa   alla
ripartizione  e  i  buoni  vengono proporzionalmente distribuiti agli
operatori partecipanti al  riparto  sino  al  loro  eventuale  totale
soddisfacimento  e,  ove rimanga una frazione residuale, questa viene
attribuita alla Banca d'Italia.