Art. 2.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, gli enti creditizi nonche' le societa'  di  intermediazione
mobiliare  iscritte  all'albo  istituito  presso  la  Consob ai sensi
dell'art. 3 della legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  che  esercitano  le
attivita' indicate nei punti a), b)
 e  c)  dell'art.  1,  comma 1, della legge medesima. Detti operatori
partecipano in proprio e per conto di terzi.
  Gli operatori "residenti e non residenti" che partecipano all'asta,
sono facoltizzati a regolare, tramite  "banca  abilitata",  i  titoli
loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.