Art. 3. Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore e' determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunita' europea fissati come appresso. In conformita' al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unita' monetaria europea e' attualmente definita quale somma delle seguenti componenti: 0,6242 marco tedesco 1,332 franco francese 0,08784 lira sterlina 151,8 lire italiane 0,2198 fiorino olandese 3,301 franchi belgi 6,885 pesetas spagnole 0,130 franco lussemburghese 0,1976 corona danese 0,008552 sterlina irlandese 1,440 dracma greca 1,393 escudo portoghese Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.