Art. 7.
  Il  rimborso  dei  buoni  e  il  pagamento degli interessi verranno
effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.
  Il capitale da  rimborsare  e  gli  interessi  da  pagare  in  lire
italiane  su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore
nominale  in  ECU  convertito  in  lire  italiane  sulla  base  della
quotazione  lira/ECU  rilevata  dalla Banca d'Italia con le modalita'
indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312, nel giorno  14  novembre
1994.
  Ove  necessario,  gli  importi  da  corrispondere  in  lire saranno
arrotondati alle 5 lire piu' vicine, per eccesso  o  per  difetto,  a
seconda  che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire
e 50 centesimi.
  Nel caso in cui per tale data non fosse possibile  determinare  sul
mercato  italiano  la quotazione lira/ECU verra' applicata quella del
giorno immediatamente precedente.
  Gli operatori "residenti e non residenti" per ottenere il pagamento
degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno
avanzare richiesta tramite  la  "banca  abilitata"  intestataria  del
conto  di  deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che pre-
cede la data di pagamento.
  Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in  ECU  saranno
arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a
seconda  che  la  cifra  successiva  sia  o  non  sia  superiore  a 5
millesimi.