Art. 7. Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane. Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevata dalla Banca d'Italia con le modalita' indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312, nel giorno 14 novembre 1994. Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi. Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verra' applicata quella del giorno immediatamente precedente. Gli operatori "residenti e non residenti" per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la "banca abilitata" intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che pre- cede la data di pagamento. Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.