Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia,  gli  enti creditizi, nonche' le societa' d'intermediazione
mobiliare iscritte all'albo  istituito  presso  la  Consob  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  2  gennaio  1991, n. 1, che esercitano le
attivita' indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1,  della
legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di
terzi.