IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtu' del quale  il
Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni di
indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro  generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati di credito del Tesoro, di durata non  superiore  a  12
anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 192750/66-AU-216 del 6 giugno 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del  6  luglio  1990,  con
cui,  in  applicazione  della  predetta normativa, e' stata disposta,
un'emissione di certificati di credito del Tesoro con  opzione  (CTO)
con godimento 15 giugno 1990, al tasso d'interesse annuo, del 12,50%,
della  durata  di  6  anni  e  per  l'importo di lire 2.000 miliardi,
interamente collocati;
  Visti i propri decreti n. 192880/66-AU-216 del 6 luglio 1990  e  n.
193012/66-AU-216   del  3  agosto  1990,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 182 del 6 agosto 1990 e n. 200  del  28
agosto  1990,  con  cui  sono  state  disposte  le  riaperture  delle
sottoscrizioni relative all'emissione  dei  suddetti  certificati  di
credito   del   Tesoro   con   opzione   (CTO)   per   gli   importi,
rispettivamente,  di  lire  2.000  e  1.000   miliardi,   interamente
collocati;
  Visto  in  particolare,  l'art. 2 del suddetto decreto del 6 giugno
1990, il quale prevede:
   che i portatori dei titoli hanno  la  facolta'  di  ottenere,  nel
periodo dal 15 al 25 giugno 1993, il rimborso anticipato dei medesimi
mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca
d'Italia dal 15 al 25 maggio 1993;
   che  con  successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare
l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito  rimasto
in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;
  Vista  la  nota  con  cui  la  Banca  d'Italia  ha  comunicato  che
l'ammontare nominale dei certificati  rimborsati  anticipatamente  e'
pari a lire 150.805.000.000;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto
ministeriale  del  6  giugno  1990,  meglio  citato  nelle  premesse,
l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con
godimento  15 giugno 1990 in essere a seguito dell'espletamento delle
operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 4.849.195.000.000.