Art. 4.
  I  costi  per  l'esecuzione dei controlli ed esami prescritti dalla
legislazione vigente, per unita' di sangue ammontano complessivamente
a L. 82.000. I costi delle attivita' che concorrono a  formarli  sono
specificati  nell'allegato  C,  che  costituisce parte integrante del
presente decreto.