Art. 8.
  Come  gia' previsto all'art. 1, comma 4, della legge n. 107/1990 la
cessione del sangue ed emocomponenti ai pazienti e' gratuita.
  I prezzi del presente decreto riguardano la cessione di  sangue  ed
emocomponenti tra servizi sanitari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 novembre 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA