Art. 8. Come gia' previsto all'art. 1, comma 4, della legge n. 107/1990 la cessione del sangue ed emocomponenti ai pazienti e' gratuita. I prezzi del presente decreto riguardano la cessione di sangue ed emocomponenti tra servizi sanitari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA