Art. 2.
  Ai  fini  del  versamento  dei  contributi  dovuti  in  materia  di
previdenza  e  di  assistenza sociale, gli imponibili giornalieri per
tutte le  categorie  di  lavoratori,  soci  di  societa'  e  di  enti
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto
delle  societa'  ed  enti  medesimi, cui si applicano le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 602, sono stabiliti in L. 32.700.
  Il periodo medio di occupazione mensile, per i predetti lavoratori,
e' fissato in ventisei giornate lavorative.