Art. 3.
  Nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico 6  marzo  1978,
n.  218, il periodo di occupazione media mensile e' fissato in giorni
sedici  e  nelle  regioni  della  Basilicata  e  Campania  in  giorni
quattordici.
  Nei suddetti territori in presenza di situazioni occupazionali piu'
favorevoli   e   relativamente   a  singole  attivita'  lavorative  e
particolari zone territoriali nonche' singoli settori merceologici, i
lavoratori  potranno  optare  per  le   misure   dei   periodi   medi
occupazionali in vigore per il restante territorio nazionale.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  dal primo periodo di paga
successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 dicembre 1993
                                                  Il Ministro: GIUGNI