Art. 3. Nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218, il periodo di occupazione media mensile e' fissato in giorni sedici e nelle regioni della Basilicata e Campania in giorni quattordici. Nei suddetti territori in presenza di situazioni occupazionali piu' favorevoli e relativamente a singole attivita' lavorative e particolari zone territoriali nonche' singoli settori merceologici, i lavoratori potranno optare per le misure dei periodi medi occupazionali in vigore per il restante territorio nazionale. Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 1993 Il Ministro: GIUGNI