Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione - Ispettorati regionali e provinciali del lavoro e, p.c.: Al Dipartimento della funzione pubblica 1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" all'art. 42 ha dettato norme sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette che innovano profondamente il sistema delle assunzioni dei soggetti suindicati presso le amministrazioni ed enti pubblici. Il primo comma dell'art. 42 prevede, infatti, che le assunzioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro pubblici avvengano ' .. per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ..'. Successivamente con circolare n. 7/93 del 5 marzo 1993 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, ha dettato gli indirizzi applicativi delle disposizioni in materia di assunzioni pubbliche nel corso del 1993 e, relativamente alla norma dell'art. 42, ha indicato l'opportunita' di utilizzare, per cio' che riguarda la disciplina della selezione, procedure analoghe a quelle di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. La scrivente, pertanto, ritiene che si possa fare riferimento alle istruzioni a suo tempo emanate in materia di avviamenti a selezione ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, i fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione, in quanto compatibili con la particolare disciplina del collocamento obbligatorio. Si indicano di seguito le modalita' applicative della norma in esame. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE. 2.1. Destinatari della norma sono le amministrazioni pubbliche, le aziende ed enti pubblici di cui agli articoli 1 e 12 della legge n. 482/1968. 2.2. Le assunzioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni. 2.3. Limite di eta'. Si e' posto il problema se per le assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici debbano essere applicate le disposizioni di carattere generale di cui alla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che prevedono che il limite massimo di eta' per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni non puo' superare i 45 anni, anche in caso di cumulo di benefici. Al riguardo si ritiene che - considerato che la disciplina del collocamento obbligatorio e' regolata da norme speciali - i soggetti protetti, per l'accesso ai posti riservati, abbiano diritto a beneficiare del maggior limite di eta' di 55 anni previsto dalla legge n. 482/1968; pertanto fino alla stessa eta' di 55 anni debbono essere inseriti nelle graduatorie per l'assunzione presso i datori di lavoro pubblici. 3. MODALITA' DI APPLICAZIONE. 3.1. Iscrizioni negli elenchi. 3.1.1. Gli uffici provinciali provvederanno ad acquisire, con le modalita' ritenute piu' idonee, le dichiarazioni dei lavoratori protetti relative alle qualifiche per le quali intendono essere avviati presso le pubbliche amministrazioni (fino ad un massimo di tre), nonche' tutti gli altri elementi necessari per la formazione delle graduatorie. 3.1.2. Ogni ufficio provinciale del lavoro predispone apposite graduatorie per i soggetti appartenenti alle categorie protette da utilizzare per gli avviamenti presso Amministrazioni, aziende ed enti pubblici. 4. GRADUATORIA. 4.1. Appare utile che per la formazione delle graduatorie vengano applicati criteri uniformi da parte di tutti gli uffici provinciali. A tal fine appare opportuno adottare i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, dettante norme per l'applicazione della disciplina dell'art. 16 della legge n. 56/1987, con esclusione del coefficiente del 10% previsto per le province con tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale. Tale esclusione appare giustificata dal fatto che l'avviamento avviene solo su base provinciale. Peraltro per rispondere a specifiche esigenze proprie della provincia, si ritiene che ogni ufficio provinciale possa prevedere ulteriori criteri, considerato che il sistema generale della legge n. 482/1968 consente che le graduatorie possano essere adeguate alle situazioni locali. 4.2. Inoltre si ritiene necessario che tra gli elementi comuni che concorrono alla formazione delle graduatorie figuri anche il grado della invalidita', considerato che anche la precedente normativa (art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67) aveva posto come criterio di precedenza ai fini delle assunzioni presso i datori di lavoro pubblici il maggior grado di invalidita'. A tal fine, il punteggio risultante dal computo degli elementi base di cui piu' sopra si e' detto, andra' ridotto sulla base delle fasce di invalidita', come indicato nell'allegata tabella 1. 4.3. Le graduatorie hanno validita' annuale e sono formate dagli uffici provinciali alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Alla stessa data sono riferiti i punteggi complessivi, che possono essere modificati nelle stesse ipotesi previste per le graduatorie formate per l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 56/1987. Le graduatorie sono pubblicate entro il 31 marzo di ciascun anno. Al riguardo appare utile sottolineare che la formazione delle graduatorie si basa su elementi non discrezionali e naturalmente gli eventuali errori materiali che dovessero verificarsi possono essere corretti dallo stesso ufficio provinciale in sede di autotutela, anche su segnalazione dei diretti interessati. Si ritiene che le graduatorie debbano essere pubbliche, atteso che deve prevalere il principio della trasparenza dell'attivita' amministrativa ogni qualvolta non vi sia contrasto con la tutela dell'interesse alla riservatezza. 4.4. In merito al calcolo del punteggio relativo all'anzianita' di iscrizione, si ritiene utile far presente che occorre far riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio. 5. MODALITA' DI AVVIAMENTO A SELEZIONE. 5.1. Considerato il carattere provinciale della disciplina del collocamento obbligatorio, le richieste per l'avviamento a selezione da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte all'ufficio provinciale del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio. 5.2. Le richieste, che devono essere limitate alle effettive carenze dell'ente, sono pubbliche e devono indicare, oltre agli altri elementi gia' individuati per la procedura relativa all'avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987, anche la categoria di appartenenza dei soggetti protetti. Si ritiene utile far presente che per l'individuazione delle qualifiche a basso contenuto professionale occorre far riferimento a quanto stabilito dalle commissioni regionali per l'impiego. 5.3. Qualora non siano disponibili lavoratori in possesso delle qualifiche richieste, l'ufficio provinciale, sentito l'ente interessato, avvia a selezione lavoratori in possesso di qualifiche equipollenti. Inoltre appare utile rilevare che in caso di mancanza di lavoratori con la qualifica richiesta non appare possibile il reperimento in altre province, considerato il carattere provinciale del collocamento obbligatorio. 5.4. Sempre in applicazione del principio della trasparenza dell'attivita' amministrativa, si ritiene che anche gli atti di avviamento a selezione debbano essere pubblici. 5.5. In merito all'individuazione delle qualifiche che gli enti pubblici devono richiedere agli uffici provinciali del lavoro, si rimanda a quanto disposto con la circolare n. 29/89 del 4 aprile 1989, applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni. 5.6. Anche per qunto riguarda i criteri per l'avviamento a selezione si rinvia alle istruzioni di cui alle circolari applicative dell'art. 16 della legge n. 56/1987, in quanto compatibili. 6. SELEZIONE. In relazione alle modalita' della selezione che viene effettuata da parte degli enti pubblici, si rimanda a quanto stabilito nella circolare n. 7/93 del 5 marzo 1993 del Dipartimento della funzione pubblica. Peraltro si ritiene utile far presente che in sede di selezione di lavoratori invalidi, l'idoneita' al lavoro deve essere verificata tenendo conto dei criteri generali in materia, secondo i quali l'invalido, pur dovendo risultare idoneo a svolgere le mansioni per le quali deve essere assunto, puo' offrire prestazioni ridotte, rispetto ai soggetti non invalidi, a causa della propria minorazione. 7. RINUNCIA. In caso di rinuncia all'avviamento a selezione senza giustificato motivo, la commissione provinciale, in base ai poteri che la legge le attribuisce in materia, puo' stabilire criteri generali che prevedano eventuali penalizzazioni nel punteggio di graduatoria degli interessati. 8. ACCERTAMENTO DELLO STATO INVALIDANTE. 8.1. Considerato che lo stato di invalidita' e' uno degli elementi che concorre con gli altri alla formazione delle graduatorie, si ritiene che - in analogia a quanto prevedeva l'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - le visite di controllo della permanenza dello stato invalidante devono essere effettuate nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il loro grado di invalidita'. Pertanto l'ente pubblico interessato, prima di procedere all'assunzione degli invalidi che hanno superato la prova selettiva, deve richiedere all'ufficio provinciale del lavoro che venga disposta l'effettuazione della visita di controllo. 8.2. Per gli invalidi che hanno trasferito l'iscrizione in una provincia diversa da quella di residenza, la visita di controllo deve essere effettuata dall'autorita' sanitaria competente nel territorio in cui e' ubicata la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro presso il quale e' stato effettuato il trasferimento. 9. Considerata la complessita' della materia, le presenti istruzioni non possono offrire soluzione a tutte le problematiche che si presenteranno in fase di concreta attuazione e, quindi, sono suscettibili di successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle quali saranno gradite osservazioni e suggerimenti da parte di codesti uffici. Il Ministro: GIUGNI