L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il verbale dell'8 ottobre 1963 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, regolarmente pubblicato all'albo pretorio del comune di Agrigento, con il quale veniva proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la localita' Caos; Considerato che sul predetto verbale la presidenza della regione siciliana aveva espresso con nota prot. n. 6601/S.G. del 24 dicembre 1965 parere negativo per carenza di motivazione, ritenendo necessaria per la questione una nuova deliberazione da parte della stessa commissione; Esaminato il verbale redatto nella seduta del 25 maggio 1989, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la contrada Caos ricadente nei comuni di Agrigento e Porto Empedocle, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue: Territorio comunale di Porto Empedocle. "Partendo dalla foce, il limite del vincolo percorre il vallone Caos fino alla s.s. 115, ex Periferia Sicula n. 103 che da Villaseta conduce a Porto Empedocle. Da questo punto prosegue verso occidente fino al fabbricato indicato catastalmente come la particella n. 42 del foglio di mappa n. 24 del comune di Porto Empedocle. Quindi costeggia il lato est di questo fabbricato e si immette nella stradella che, fiancheggiando la particella n. 57 dello stesso foglio di mappa, conduce alla sede dell'ex strada ferrata privata Porto Empedocle - S. Calogero. Il vincolo percorre tale limite fino all'intersezione con il reticolo chilometrico 71 riportato sulla tavoletta I.G.M., foglio n. 271 IV N.O. Da questo punto scende fino alla linea di battigia e, percorrendo quest'ultima, raggiunge la foce del vallone Caos, punto di partenza". Territorio comunale di Agrigento. "Partendo dalla foce il limite del vincolo percorre il vallone Caos fino alla s.s. 115, ex Periferia Sicula n. 103 che conduce a Villaseta. Da questo punto prosegue verso oriente sino all'intersezione con il viadotto della s.s. 115 che da Porto Empedocle conduce a Caltanissetta. Il vincolo prosegue, quindi, sempre verso oriente, sulla s.s. 115 fino all'intersezione della linea retta congiungente la battigia, passando longitudinalmente dal confine orientale delle particelle numeri 181 e 183 del foglio di mappa n. 103 del comune di Agrigento. Da questo punto sulla battigia il perimetro di vincolo prosegue verso occidente raggiungendo la foce del vallone Caos, punto di partenza". Accertato che il predetto verbale del 25 maggio 1989 e' stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Agrigento e Porto Empedocle e depositato nella segreteria dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Esaminate le opposizioni proposte, tutte nei termini di cui alla gia' menzionata legge n. 1497/39, da: unione degli industriali ed artigiani della provincia di Agrigento, in persona del suo presidente dott. Paolo Di Betta, con atto del 18 dicembre 1989; societa' Montedison S.p.a., in persona del suo vice presidente e legale rappresentante pro tempore ing. Giuseppe Garofano, con atto del 18 dicembre 1989; societa' Vetem S.p.a., in persona del suo presidente pro tempore e legale rappresentante dott. Elio Buonumori, con atto del 21 dicembre 1989; societa' Sterope S.r.l., in persona del suo amministratore unico Giuseppe Barbera, con atto del 20 dicembre 1989; Biancucci Giuseppe, con atto del 20 dicembre 1989; Campagna Gabriella, con atto del 20 dicembre 1989; Faravino Guido, con atto del 22 dicembre 1989; Galluzzo Diego, con atto del 20 dicembre 1989; Infantino Alfonso, con atto del 20 dicembre 1989; Infantino Gerlando, con atto del 20 dicembre 1989; Infantino Giuseppe, con atto del 20 dicembre 1989; Infantino Pasquale, con atto del 20 dicembre 1989; Pancamo Giovanna, con atto del 20 dicembre 1989; Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni addotte possono cosi' riassumersi: 1) la composizione della commissione per la tutela delle bellezze naturali risulta illegittima, in quanto tra i partecipanti non risultano presenti ne i sindaci dei comuni interessati ne i rappresentanti delle categorie economiche interessate, e cio' in contraddizione con quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto n. 1357/40; 2) i presupposti su cui si basa il vincolo proposto non soddisfano in parte le esigenze di tutela proprie dell'imposizione del vincolo stesso, soprattutto in riferimento alla presenza in quei luoghi di un'area con destinazione e vocazione industriale; inoltre il vincolo sarebbe caratterizzato da sssunti assolutamente generici e non corrispondenti con la realta' presente nel territorio in esame; 3) il vincolo sarebbe pregiudizievole per le attivita' economiche ed edilizie della zona; Osservato, nell'ordine che precede, che: a) l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nel rideterminare la composizione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, abroga il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 1497/39. Con tale norma viene esclusa la partecipazione dei sindaci dei comuni interessati, nonche' dei rappresentanti delle categorie interessate. La modifica apportata, come rilevato dalla costante giurisprudenza, ha carattere sostanziale, incidendo sulla stessa fisionomia strutturale della commissione e depurandola da ogni connotazione espressiva di interessi collettivi nel campo dell'economia; infatti, con la norma sopra richiamata sono state abrogate le formalita' del deposito degli atti presso l'organismo rappresentativo, venendo meno le funzioni di quest'ultimo per la raccolta, il coordinamento e l'inoltro delle osservazioni. Le norme contenute nel "regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche", approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, vanno interpretate, non solo con riferimento alla legge n. 1497/39 ma anche alle modifiche ed integrazioni normative nel tempo succedutesi; b) il vincolo proposto tiene conto di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare la "proposta" della commissione: riconoscendo l'unitarieta' dei luoghi dal punto di vista paesistico; giudicando quantitativamente sporadiche e marginali la presenza edilizia ed industriale nonche' le alterazioni da queste apportate al territorio; ricucendo di fatto aree gia' sottoposte a diversi regimi di tutela. La commissione ha colto la presenza in quei luoghi di taluni specifici requisiti che ne determinano un generale pubblico interesse in base ad una lettura storica, oltre che estetica, del paesaggio, connotato da un susseguirsi di immagini suggestive; c) il vincolo paesistico non e' di ostacolo all'economia locale ne' all'iniziativa edilizia ed urbanistica, ma e' preordinato soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo economico, edilizio ed urbanistico, al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze della tutela paesistica. I provvedimenti di tutela sono intesi, infatti, a regolare le attivita' di che trattasi in rapporto all'interesse pubblico della tutela paesistica, al fine di evitare che ogni singola iniziativa nel campo produttivo, edilizio e urbanistico possa menomare l'ambiente paesistico della zona stessa. Gli eventuali ampliamenti, ad esempio, di strutture ed infrastrutture produttive rientranti nell'area di vincolo dovranno essere articolati secondo una metodica che, a giudizio dell'organo competente, dimostri l'assoluta compatibilita' con il bene sottoposto a tutela ed il suo interesse pubblico; Rilevato che a cavallo dei confini comunali di Agrigento e Porto Empedocle, il Caos, solcato dal breve e profondo vallone omonimo, si presenta come uno degli ultimi tratti della costa agrigentina in cui il delicato equilibrio fra natura e paesaggio, fortemente caratterizzato dall'intervento dell'uomo, sembra essersi stabilizzato a formare un particolare ambiente naturale di vita. Estremo lembo dell'altopiano agrigentino, ora pianeggiante, ora ondulato in brevi poggi, ora drammaticamente solcato da profondi valloni e costellato lungo la costa da formazioni a calanchi, esso si affaccia da uno scosceso dirupo argilloso sul mare africano, dal quale e' separato da una sottilissima lingua di sabbia che corre ininterrottamente per un lunghissimo tratto verso oriente, dominato dal suggestivo pino sotto il quale sono sepolte le ceneri di Pirandello e dalla casa natale dello scrittore. Da quest'ultima, affacciandosi verso oriente, verso l'altura di Maddalusa, si gode la vista della dolce compagna agrigentina con le distese di grano e i vigneti punteggiati dagli ulivi saraceni, mentre, verso nord-est, oltre Villaseta, lo sguardo spazia fino alla collina di Girgenti, perdendosi a sud nell'immensita' del mare, o riposando sulla visione delle "masserie" che si intravedono. Questo rapporto cosi' immediato tra mare - campagna - citta', questa fusione cosi' perfetta tra ambiente naturale e ambiente agreste tradizionale, rendono il Caos particolarmente attraente per le impressioni, anche contrastanti, che suscita. Cio' viene messo maggiormente in risalto giungendo nei luoghi attraverso la strada statale e percorrendo a piedi il lungo viale che dalla casa di Pirandello porta, lungo il ciglio del vallone, al pino ed al masso della sua tomba sino ad affacciarsi sul mare sottostante. Considerato che la zona, per la parte costituita dalla fascia dei 300 metri dalla battigia, e' gia' sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto della legge n. 431/1985; Considerato che il particolare valore della zona era gia' stato ben evidenziato dai decreti ministeriali di vincolo archeologico ed ambientale, che avevano sottoposto a tutela i luoghi limitatamente al solo territorio comunale di Agrigento; Considerato, altresi', che, come sopra messo in evidenza, anche la parte del territorio comunale di Porto Empedocle, limitrofa al vallone del Caos, possiede gli stessi valori e le stesse caratteristiche delle aree ricadenti nel territorio di Agrigento; Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico la contrada Caos ricadente nei comuni di Agrigento e Porto Empedocle, come sopra descritta, in conformita' della proposta del 25 maggio 1989 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento; Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, la contrada denominata Caos ricadente nei comuni di Agrigento e Porto Empedocle, descritta come sopra e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. La dichiarazione di vincolo di cui al primo comma sostituisce e revoca gli effetti giuridici derivanti dalla deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento di cui al verbale dell'8 ottobre 1963.