Art. 3. Al titolo XV "Scuole dirette a fini speciali", l'art. 1152, che per effetto della modifica di cui all'art. 2 del presente decreto diventa art. 1161, viene cosi' riformulato: Nell'universita' degli studi di Milano sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: scuola per tecnici infeziologi; scuola universitaria di discipline infermieristiche; scuola per tecnici di anatomia patologica e citoistologia; scuola di neurofisiopatologia; scuola per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale); scuola di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria; scuola per assistenti sociali; scuola in tecnica viticola. Gli articoli relativi alle scuole dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione, per tecnici di audiometria e ortofonia, nonche' a quella di audiometria e protesizzazione acustica sono soppressi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 28 ottobre 1993 Il rettore: MANTEGAZZA