Art. 3.
  Al titolo XV "Scuole dirette a fini speciali", l'art. 1152, che per
effetto della modifica di cui all'art. 2 del presente decreto diventa
art. 1161, viene cosi' riformulato:
  Nell'universita'  degli  studi di Milano sono istituite le seguenti
scuole dirette a fini speciali:
   scuola per tecnici infeziologi;
   scuola universitaria di discipline infermieristiche;
   scuola per tecnici di anatomia patologica e citoistologia;
   scuola di neurofisiopatologia;
   scuola per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale);
   scuola di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria;
   scuola per assistenti sociali;
   scuola in tecnica viticola.
  Gli articoli relativi alle  scuole  dirette  a  fini  speciali  per
terapisti   della   riabilitazione,  per  tecnici  di  audiometria  e
ortofonia, nonche' a quella di audiometria e protesizzazione acustica
sono soppressi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 28 ottobre 1993
                                               Il rettore: MANTEGAZZA