Art. 2.
  I  buoni  del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono
costituiti  da  titoli  al  portatore  nei  tagli  da  L.  5.000.000,
10.000.000,  50.000.000,  100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di
capitale nominale.
  Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono  essere
allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.
  Sui  nuovi  buoni  al  portatore  e' ammessa la riunione a semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere  presentati
per il tramutamento al nome.
  I  buoni  nominativi  potranno,  su  domanda  degli aventi diritto,
essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano  gravati  da
vincoli  differenti,  potranno  essere riuniti al nome della medesima
persona o del medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I segni caratteristici dei titoli nominativi sono  quelli  indicati
nel  decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.