Art. 5.
  In relazione al collocamento presso la Banca d'Italia dei titoli di
cui  al  precedente  art.  1,  la  sezione  di  Roma  della tesoreria
provinciale dello  Stato  emettera',  il  giorno  22  dicembre  1993,
apposita   quietanza   di   entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con
imputazione  al  capo  X,  cap.   5100,   art.   8,   per   l'importo
corrispondente al controvalore dei titoli medesimi, con valuta stesso
giorno.
  Nello  stesso  giorno, e con pari valuta, l'importo di cui al primo
comma verra' dal Tesoro messo a disposizione  della  Banca  d'Italia,
per   essere  versato  nell'apposito  "conto  transitorio",  a  norma
dell'art. 3 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483.