Art. 5. In relazione al collocamento presso la Banca d'Italia dei titoli di cui al precedente art. 1, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato emettera', il giorno 22 dicembre 1993, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 8, per l'importo corrispondente al controvalore dei titoli medesimi, con valuta stesso giorno. Nello stesso giorno, e con pari valuta, l'importo di cui al primo comma verra' dal Tesoro messo a disposizione della Banca d'Italia, per essere versato nell'apposito "conto transitorio", a norma dell'art. 3 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483.