Art. 6.
  La  Banca  d'Italia indichera' alla Direzione generale del Tesoro -
Servizio secondo, entro  trenta  giorni  dalla  data  del  versamento
indicata al precedente art. 5, i quantitativi per taglio dei buoni al
portatore  da  spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale,
per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.
  La consegna dei buoni al portatore  avra'  inizio  dalla  data  che
sara'   resa  nota  mediante  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale.