IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile
1965, concernente la disciplina  degli  additivi  chimici  consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;
  Visti i decreti ministeriali:
   19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23
marzo 1966;
   28  luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16
agosto 1967;
   20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  5
aprile 1968;
   15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;
   30  dicembre  1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5
gennaio 1977;
   18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157  dell'8
giugno 1978;
   28  luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19
agosto 1978;
   20  ottobre  1978,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978;
   16  gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22
gennaio 1979;
   7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  114  del  28
maggio 1980;
   21  gennaio  1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9
febbraio 1981;
   14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30
ottobre 1981;
   14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120  del  4
maggio 1983;
   1›  agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20
agosto 1983;
   29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2
dicembre 1983;
   13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del  25
luglio 1984;
   20  febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7
marzo 1985;
  7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45  del  24
febbraio 1986;
   18  settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del
4 ottobre 1986;
   12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229
del 1› ottobre 1987;
   31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4  del  5
gennaio 1989;
   24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 1› settembre 1990, riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del
decreto ministeriale sopracitato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  maggio  1971, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del  18  maggio  1971,  riguardante  la
disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana;
  Vista   la  direttiva  del  Consiglio  n.  89/107/CEE  relativa  al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti  gli
additivi  autorizzati  nei  prodotti  alimentari destinati al consumo
umano;
  Vista la direttiva della Commissione n. 90/612/CEE del  26  ottobre
1990, recante modifica alla direttiva n. 78/663/CEE del Consiglio che
stabilisce  requisiti  di purezza specifici per gli emulsionanti, gli
stabilizzanti, gli addensanti e  i  gelificanti  che  possono  essere
impiegati nei prodotti alimentari;
  Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del
decreto  ministeriale  31  marzo  1965, necessarie per il recepimento
delle direttive comunitarie sopra citate;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  ad  ulteriori   modificazioni   ed
integrazioni  del  decreto  ministeriale  31 marzo 1965 e del decreto
ministeriale 3 maggio 1971 gia' citati;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.  107,  riguardante
l'attuazione  delle  direttive  88/388/CEE  e 91/71/CEE relative agli
aromi destinati ad essere impiegati nei  prodotti  alimentari  ed  ai
materiali di base per la loro preparazione;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, riguardante
l'attuazione delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE  concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari;
  Viste le relazioni della  Direzione  generale  per  l'igiene  degli
alimenti  e  la nutrizione in data 27 ottobre 1989, 14 marzo 1991, 23
marzo 1991, 10 maggio 1991 e 2 luglio 1991;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e  22  della  legge  30  aprile
1962, n. 283;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 19 dicembre 1991;
  Viste  le osservazioni della Commissione CEE, ai sensi dell'art. 8,
paragrafo 2, della direttiva 83/189/CEE;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  non  procedere  all'inserimento   del
"Titolo  XIV  Edulcoloranti" nell'allegato I del decreto ministeriale
31 marzo 1965, in relazione alla disposizione  di  cui  all'art.  16,
comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Ritenuta, altresi', l'opportunita' di mantenere ancora in vigore le
disposizioni  di  cui  all'art.  15 del decreto ministeriale 31 marzo
1965 sopra citato in relazione a quanto previsto dall'art.  2,  comma
1,  lettera e) e dall'allegato III del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 107;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 5 ottobre 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  1  del decreto ministeriale 31 marzo 1965 e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 1. - 1. E'  approvato  l'elenco  degli  additivi  alimentari,
consentiti   nella  preparazione  dei  prodotti  alimentari,  di  cui
all'allegato I.
   2. L'allegato II riporta le categorie degli additivi alimentari.
   3. L'inserimento di un additivo alimentare in una delle  categorie
dell'allegato  II  avviene  conformemente  alla  funzione  principale
normalmente svolta dall'additivo  in  questione.  La  classificazione
dell'additivo  in  una  particolare  classe  (categoria)  non esclude
peraltro la possibilita' che tale additivo sia autorizzato per  altre
funzioni.
   4.  L'inclusione  degli  additivi  alimentari  nell'elenco  di cui
all'allegato I, avviene  sulla  base  dei  criteri  generali  fissati
nell'allegato III.
   5.  Gli  additivi  alimentari  devono possedere le caratteristiche
chimico-fisiche  e  rispondere  ai  requisiti  di  purezza  riportati
nell'allegato  I  o,  in  mancanza, a quelli fissati dalla Farmacopea
ufficiale, ultima edizione".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.10,   comma   3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.5,  lettera  g),  della  legge n.
          283/1962 e' il seguente:
             "E' vietato impiegare nella preparazione di  alimenti  o
          bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come
          mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il
          consumo, sostanze alimentari:
              a) - f) (omissis);
               g)  con  aggiunta  di  additivi  chimici  di qualsiasi
          natura non autorizzati con  decreto  del  Ministro  per  la
          sanita'   o,   nel   caso   che  siano  autorizzati,  senza
          l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.  I
          decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni
          annuali".
             - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 283/1962 e'
          il seguente:
             "Art. 7. -  Il  Ministro  per  la  sanita'  con  proprio
          decreto,  sentito  il  Consiglio superiore di sanita', puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari   e   bevande  che  abbiano  subito  aggiunte  o
          sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso  l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni,  prescrivendo,  del  pari, anche le indicazioni che
          debbano essere riportate sul prodotto finito".
             - Il testo dell'art. 22 della ripetuta legge n. 283/1962
          e' il seguente:
             "Art.  22.  - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
          dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito   il
          Consiglio   superiore  di  sanita',  pubblichera'  con  suo
          decreto, l'elenco degli additivi chimici  consentiti  nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro  caratteristiche  chimico-fisiche,  i   requisiti   di
          purezza,  i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
             Entro un anno il Ministro per  la  sanita'  pubblichera'
          l'elenco  dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle sostanze
          alimentari.
             Il Ministro per la sanita' e' autorizzato  a  provvedere
          con    successivi    decreti    ai    periodici   necessari
          aggiornamenti".
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  1   del   D.M.   31   marzo   1965   concerne
          l'approvazione    dell'elenco    degli   additivi   chimici
          consentiti nella preparazione e per la conservazione  delle
          sostanze alimentari.