Art. 2.
  1. L'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato  nelle
premesse, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3. - 1. Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza
normalmente  non  consumata  come  alimento,  in  quanto  tale, e non
utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti,  indipendentemente
dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente
ai  prodotti  alimentari  per  un  fine  tecnologico,  nelle  fasi di
produzione, trasformazione, preparazione,  trattamento,  imballaggio,
trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente
presumere  diventi,  essa  stessa o i suoi derivati, un componente di
tali alimenti, direttamente o indirettamente.
   2.  Le  parole  'additivi  chimici'   riportate   nel   titolo   e
nell'articolato   del   decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  sono
sostituite dalle parole 'additivi alimentari'".
 
          Nota all'art. 2:
             - L'art. 3 del D.M. 31 marzo 1965 riporta la definizione
          degli additivi chimici.