Art. 3.
  1. Dopo l'art. 3 del  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  sono
inseriti i seguenti articoli 3- bis e 3- ter:
  "Art. 3-bis. - 1. La presente normativa non si applica:
    a)   'agli   ausiliari   tecnologici'   in   appresso  denominati
'coadiuvanti tecnologici'. Per coadiuvante tecnologico si intende una
sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare  in  se,
che  e'  volontariamente  utilizzata  nella trasformazione di materie
prime, prodotti alimentari o  loro  ingredienti,  per  rispettare  un
determinato   obiettivo   tecnologico   in   fase  di  lavorazione  o
trasformazione che puo' dar luogo alla presenza, non intenzionale  ma
tecnicamente  inevitabile,  di  residui  di  tale  sostanza o di suoi
derivati nel prodotto finito, a condizione  che  questi  residui  non
costituiscano  un  rischio  per  la  salute  e  non  abbiano  effetti
tecnologici sul prodotto finito;
    b) alle  sostanze  utilizzate  per  la  protezione  di  piante  e
prodotti vegetali;
    c)  agli  aromi  ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto
legislativo del 25 gennaio 1992,  n.  107,  riguardante  l'attuazione
delle  direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati
ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali  di  base
per la loro preparazione;
    d)  alle  sostanze  aggiunte  ai  prodotti  alimentari  in quanto
nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le vitamine".
  "Art. 3-ter. - 1. Gli additivi alimentari, anche se detenuti a fini
di utilizzazione e utilizzati per le finalita' di cui all'art. 3-bis,
primo comma, lettera a), devono possedere le caratteristiche chimico-
fisiche ed i requisiti di purezza previsti dal presente regolamento o
dalla Farmacopea ufficiale, ultima edizione".