Art. 4. 1. Il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se il loro imballaggio o i contenitori rechino le seguenti menzioni ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili: a) se gli additivi alimentari sono venduti isolatamente o in miscela tra loro, la denominazione di ogni additivo prevista dalle disposizioni vigenti e il suo numero CEE ovvero, in mancanza di dette disposizioni, una descrizione dell'additivo che sia sufficientemente precisa da permettere di distinguerlo dagli additivi con cui potrebbe essere confuso, elencati in ordine decrescente dell'aliquota in peso rispetto al totale; b) quando sono incorporati agli additivi altre sostanze o materiali o ingredienti alimentari per facilitare l'immagazzinamento, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione di uno o piu' additivi alimentari, il nome dell'additivo conformemente al primo trattino e l'indicazione di ciascun componente in ordine decrescente di aliquota di peso rispetto al totale; c) la dicitura 'ad uso alimentare' ovvero 'per limitato uso alimentare', oppure un riferimento piu' specifico alla destinazione dell'additivo; d) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione, qualora necessarie; e) le istruzioni per l'uso, qualora la mancanza possa non consentire un uso corretto dell'additivo; f) una dicitura per identificare la partita o il lotto; g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita'; h) l'indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate relative alla composizione, per permettere all'acquirente di rispettare eventuali disposizioni che si applicano all'alimento. Se la medesima limitazione quantitativa si applica ad un gruppo di componenti, utilizzati isolatamente o in combinazione, la percentuale globale puo' essere indicata con un'unica cifra; i) la quantita' netta. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) e lettere e), f), g) ed h), possono figurare anche solo sui documenti commerciali relativi alla partita, da fornire alla consegna o prima di essa a condizione che la dicitura 'da impiegare unicamente ai fini della produzione alimentare, esclusa la vendita al dettaglio' sia riportata in modo ben visibile sull'imballaggioo sul contenitore. 3. Gli additivi alimentari destinati alla vendita al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se gli imballaggi o contenitori rechino le seguenti informazioni, ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili: a) la denominazione di vendita e il suo numero CEE ovvero, in mancanza, una descrizione del prodotto sufficientemente precisa da permetterne la distinzione da prodotti con cui potrebbe essere confuso; b) informazioni di cui al comma 1, esclusa la lettera h); c) il termine minimo di conservazione. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate in lingua italiana o una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, a meno che questi non siano informati in altro modo. 5. Le menzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere riportate anche in piu' lingue".
Nota all'art. 4: - L'art. 8 del D.M. 31 marzo 1965 detta le norme di etichettatura degli additivi.